Redatto il protocollo di sicurezza a seguito dell’emergenza Coronavirus
In data venerdì 24 Aprile 2020 è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione per le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato e sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali in attuazione dell’art. 1, punto 9, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (nel seguito Dpcm) 11 marzo 2020, in relazione alle attivitĂ professionali e alle attivitĂ produttive e che raccomanda le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Partendo dal presupposto che la prosecuzione delle attivitĂ lavorative può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai Lavoratori adeguati livelli di protezione, l’intesa declina una serie di indicazioni operative finalizzate ad agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, in coerenza con quanto previsto dall’art. 1, punto 7, lettera d), del predetto DPCM. La logica è quella della precauzione per far fronte a un rischio biologico generico, e quindi uguale per tutta la popolazione, attraverso indicazioni cautelari mutuate da quelle delle Istituzioni/AutoritĂ sanitarie competenti. Secondo questa logica, l’intesa si colloca al di fuori della prevenzione disciplinata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la conseguenza che le aziende non sono strettamente tenute ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi. Ferma restando la non obbligatorietĂ dell’aggiornamento del c.d. Dvr, la Scuola ritiene opportuno definire, redigere e applicare un protocollo scolastico di Sicurezza contenente tutte le misure necessarie al contenimento del contagio da COVID-19. L’emergenza sanitaria mondiale impone che tutti siano responsabilizzati nelle condotte e negli stili di vita, ivi compresi quelli sul lavoro. La Scuola ritiene pertanto essenziale far comprendere a tutti i Lavoratori e a tutti coloro che facciano ingresso nella Scuola (fornitori esterni, Lavoratori di imprese in appalto, visitatori, ecc.) i comportamenti da tenere e i limiti da rispettare, di seguito riportate, nonchĂ© le relative motivazioni. In conformitĂ con quanto previsto dal Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, è stato redatto un Protocollo di Sicurezza per la Scuola Maria Immacolata, che sarĂ aggiornato in seguito all’evoluzione della normativa e all’adempimento delle azioni e degli interventi di cui sopra. I Lavoratori, i clienti e i fornitori che devono accedere sistematicamente od occasionalmente all’interno della Scuola saranno prontamente informati circa tali aggiornamenti. Pubblichiamo qui solo la parte del protocollo che interessa i visitatori terzi. SarĂ possibile visionare l’intero documento presso la nostra sede di viale suzzani o richiedendolo in segreteria all’indirizzo segreteria@scuolamariaimmacolata.org. ModalitĂ d’ingresso nella Scuola di visitatori terzi Laddove l’attivitĂ scolastica presupponga necessariamente l’ingresso nei locali/spazi scolastici di clienti, fornitori, autotrasportatori e corrieri, appaltatori e collaboratori, e altri soggetti terzi visitatori, la Scuola comunica anticipatamente agli stessi le procedure di ingresso, in modalitĂ informatica. Laddove non fosse possibile, è consegnata, comunque, prima dell’ingresso nella Scuola, un’informativa scritta contenente sia le informazioni di carattere generale sia le regole comportamentali a cui attenersi al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale, con particolare riferimento a quelle afferenti alla mobilitĂ in entrata, in uscita e all’interno dei luoghi di lavoro. La Scuola, tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di ingresso negli uffici, nei locali e negli spazi della propria unitĂ erogativa. I visitatori terzi, prima dell’accesso ai locali scolastici, sono sottoposti al controllo della temperatura corporea da parte di personale specificamente formato e dotato di idonei dispositivi di protezione. Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5 °C, non è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. L’ingresso nella Scuola è comunque subordinato alla sottoscrizione di un modulo di autodichiarazione nel quale il visitatore terzo dichiara di: • essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti nel territorio nazionale e nella Scuola; • non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19; • non aver avuto, negli ultimi quattordici giorni, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19; • non avere in atto sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37.5 °C; PRIVACY: La Scuola esegue le operazioni di controllo della temperatura o di acquisizione delle dichiarazioni, nonchĂ© tutte quelle conseguenti, nel pieno rispetto della legislazione vigente e cogente in materia di trattamento e protezione dei dati personali, secondo le modalitĂ indicate nel Regolamento Ue 679:2016 e nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, integrato in data 24.04.2020. ORARI: L’orario d’ingresso nella Scuola per la consegna delle merci deve essere preventivamente concordato al fine di poter garantire le distanze interpersonali minime di sicurezza, evitando la copresenza di trasportatori/corrieri all’interno dei locali scolastici. La Scuola organizza le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la necessitĂ di contatto, privilegiando modalitĂ informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea (es. documenti di trasporto, ecc.) sono rispettate le seguenti cautele, da parte del personale e dei fornitori: • mantenere la distanza di almeno un metro • dotarsi di mascherine • dotarsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione. La Scuola, tenuto conto della propria organizzazione, ha istituzionalizzato le procedure e le regole di comportamento cui devono attenersi gli autisti esterni nella fase di carico/scarico nella Scuola, momento di interferenza e potenziale occasione di contagio: • se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi • non è consentito, per nessun motivo, l’accesso a uffici/aree break/refettori/mensa e ad altri locali che non siano il magazzino e l’area di carico/scarico; • per le necessarie attivitĂ di approntamento delle operazioni di carico e scarico, qualora il trasportatore debba scendere dal mezzo, dovrĂ attenersi rigorosamente al rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di un metro oltre a dover indossare la mascherina di protezione e i guanti monouso per l’attività • è stata individuata una postazione per il deposito dei documenti di trasporto, appositamente allestite per evitare contatti/avvicinamenti (nei luoghi di carico/scarico viene assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/ scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalitĂ che non prevedano contatti diretti tra operatori e autisti, ovvero avvengano alla rigorosa distanza interpersonale di sicurezza di un metro) Nelle operazioni di carico e scarico sono stati valutati i momenti di interferenza associati a possibilitĂ di contagio. Il personale interno alla Scuola è sempre dotato da dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina). Il personale interno deve, comunque, lavarsi le mani, prima e dopo ogni operazione/relazione con personale esterno.
La Scuola, laddove sia necessario consentire l’accesso ai servizi igienici di clienti, fornitori e soggetti terzi identificati e/o identificabili, non è in grado di riservare servizi igienici dedicati. La Scuola garantisce, comunque, le misure minime di sicurezza e di igiene: in particolare, garantisce che i servizi igienici utilizzati dai fornitori sono sempre tenuti puliti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e cogente.