Fine dello stato di emergenza: cosa cambia per la scuola
Come giĂ saprete, il DL 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, stabilisce che lo stato di emergenza cessi il 31 marzo 2022. Il ritorno alla normalitĂ avverrĂ per passi graduali.
Linee guida e protocolli
Dal 1 aprile al 31 dicembre in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivitĂ economiche, produttive e sociali.
In attesa delle nuove linee guida del Ministero, i protocolli condivisi continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento delle attività economiche e produttive. Nell’ambito scuola fa ancora fede il Piano Scuola per l’anno scolastico 2021 /2022.
In considerazione dell’andamento dei dati epidemiologici l’indicazione è di continuare ad applicare i Protocolli quali strumenti per assicurare la protezione dei lavoratori, anche ai fini del rispetto dell’art. 2087 cc. (Tutela delle condizioni di lavoro). Â
Obbligo vaccinale per il personale della scuola
Fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validitĂ delle certificazioni verdi COVID-19 si applica a tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivitĂ didattiche a contatto con gli alunni. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarĂ utilizzato in attivitĂ di supporto all’istituzione scolastica. Non andrĂ , dunque, in classe.Â
Isolamento e autosorveglianza
Dal 1 aprile rimane in vigore l’isolamento dei casi positivi fino a guarigione, per i contatti stretti extrascolastici è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi.
I dettagli su isolamento e autosorveglianza saranno contenuti in una successiva circolare del Ministero della Salute.
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positivitĂ .
Scuola dell’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attivitĂ proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuola primaria
In presenza di almeno quattro casi di positivitĂ tra gli alunni, le attivitĂ proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
L’isolamento
Gli alunni della scuola primaria in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attivitĂ scolastica nella modalitĂ di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Mascherine
Nelle scuole resta l’obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche o di maggiore efficacia protettiva fino alla fine dell’anno scolastico 2021 – 2022.
Fino al 30 aprile rimane l’obbligo di utilizzo di mascherine ffp2 sui mezzi di trasporto e nei luoghi, al chiuso e all’aperto, dove si tengono spettacoli aperti al pubblico.
Fino al 30 aprile negli altri luoghi al chiuso è obbligo l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Green pass base
Il Green Pass Base è necessario per l’accesso alle scuole da parte di esterni fino al 30 aprile 2022.