Circolare del 7 febbraio 2022: nuove indicazioni COVID-19
Carissimi bambini e carissime famiglie,
con il Decreto legge del 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” e la Circolare 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2” sono state aggiornate le regole per la gestione dei casi Covid e dei loro contatti stretti.
Ve le riassumo brevemente (per quanto possibile… il tema è piuttosto complesso):
Scuola dell'Infanzia
In presenza fino a 4 casi
Le nuove indicazioni prevedono attivitĂ in presenza fino a 4 casi tra gli alunni (durante il periodo di sorveglianza e comunque non oltre il 5° giorno dall’accertamento del primo caso positivo. Es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 12 febbraio). Nel caso di un positivo, la scuola segnalerĂ ad ATS il bambino ed i suoi contatti stretti (escluso il personale) e manderĂ la comunicazione alla classe. InizierĂ il conteggio del numero dei nuovi casi che insorgono tra gli alunni nella classe fino a 4 nei cinque giorni successivi all’accertamento del primo. Le famiglie dei bambini risultati contatto stretto di un positivo riceveranno l’informativa dalla scuola senza interrompere la frequenza. Solo in caso di sintomi faranno un tampone molecolare o antigenico anche autosomministrato (in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.Â
In caso di esito positivo del tampone autosomministrato lo stesso deve essere confermato da tampone molecolare o antigenico effettuato in laboratorio/farmacia/ecc. abilitato).Â
5 o piĂą casi
Nell’eventualitĂ venissero riscontrati 5 o piĂą casi tra gli alunni (entro cinque giorni dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 10° giorno dall’accertamento del primo caso positivo. Es. quarto caso il 12 febbraio, caso successivo entro il 17 febbraio) la scuola invierĂ la segnalazione ad ATS, sospendendo le attivitĂ in presenza per cinque giorni dalla data dell’ultimo giorno di frequenza del 5° caso accertato. Ad esempio: se il quinto caso verrĂ accertato il 21 febbraio, i bambini potranno rientrare il 28 (perchè il 27 è domenica). Le famiglie riceveranno il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione (con provvedimento di quarantena si può accedere a fare 1 test a fine quarantena)Â
Personale scolastico
Per il personale scolastico è prevista l’applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Scuola Primaria
In presenza fino a 4 casi
Le nuove indicazioni prevedono, come per la Scuola dell’Infanzia, attivitĂ in presenza fino a 4 casi tra gli alunni (durante il periodo di sorveglianza e comunque non oltre il 5° giorno dall’accertamento del primo caso positivo. Es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 12 febbraio). Nel caso di un positivo, la scuola segnalerĂ ad ATS il bambino ed i suoi contatti stretti (escluso il personale) e manderĂ la comunicazione alla classe. InizierĂ il conteggio del numero dei nuovi casi che insorgono tra gli alunni nella classe fino a 4 nei cinque giorni successivi all’accertamento del primo. Le famiglie dei bambini risultati contatto stretto di un positivo riceveranno l’informativa dalla scuola senza interrompere la frequenza. Solo in caso di sintomi faranno un tampone molecolare o antigenico anche autosomministrato (in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.Â
In caso di esito positivo del tampone autosomministrato lo stesso deve essere confermato da tampone molecolare o antigenico effettuato in laboratorio/farmacia/ecc. abilitato). I bambini dovranno utilizzare a scuola dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.Â
5 o piĂą casi
Nell’eventualitĂ si verifichino 5 o piĂą casi tra gli alunni (entro cinque giorni dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 10° giorno dall’accertamento del primo caso positivo. Es. quarto caso il 12 febbraio, caso successivo entro il 17 febbraio) la scuola invierĂ la segnalazione ad ATS, attivando la didattica a distanza (per 5 giorni dalla data dell’ultimo giorno di frequenza del 5° caso accertato) per i bambini che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario, che lo hanno concluso da piĂą di centoventi giorni o che siano guariti da piĂą di centoventi giorni e ai quali non è stata somministrata la dose di richiamo.Â
I bambini che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, sono guariti da meno di 120 giorni, hanno effettuato la dose di richiamo, hanno esenzione da vaccinazione o sono guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, possono continuare l’attivitĂ scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena ma autosorveglianza.Â
Se prevista, è possibile terminare il regime di quarantena e rientrare a scuola con tampone molecolare o antigenico negativo da effettuarsi come da indicazioni presenti sul provvedimento inviato alle famiglie.
Verifica quotidiana Green pass: per i cinque giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso è prevista la verifica quotidiana tramite l’app “verifica C-19” dei bambini che possono frequentare in presenza. Occorrerà mostrare il QR Code all’ingresso della scuola tramite foglio stampato. Non portare a scuola cellulari o altri dispositivi digitali.
Personale scolastico
Per il personale scolastico è prevista l’applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Anticipo alcune domande, consapevole della complessitĂ a cui ci troviamo sottoposti.
La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni?
Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai bambini che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.
Cosa si intende per “ciclo primario”?
Il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall’unica dose dove previsto). Il booster (c.detta terza dose) si considera valido dal giorno della somministrazione;
Se mio figlio è risultato positivo, per il rientro devo inviare alla segreteria l’esito del tampone?
Sì. Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro redatto dal pediatra, ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio (oppure fine) isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento ATS.
Nel caso fosse organizzata una gita, la scuola può verificare preventivamente il possesso della certificazione verde da parte degli studenti?
No, il 23 settembre 2021 il Garante della privacy ha precisato che i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti, direttamente o indirettamente. Ai fini dell’organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l’obbligo della certificazione verde COVID-19, dunque, la scuola fornirà , prima che sia resa apposita autorizzazione a partecipare all’iniziativa, informazioni alle rispettive famiglie in merito ai requisiti e alle modalità per l’accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale.
Si possono quindi proporre viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche?
Attualmente no. Solo nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco, fermo il rispetto dei protocolli di sicurezza degli specifici settori.
Sono ammessi i tamponi in autosomministrazione?
No, i tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al Direttore o alla segreteria e non fanno fede per le disposizioni contenute nella presente sinossi; il tampone rapido in autosomministrazione NON è ammesso per la chiusura della quarantena, è ammesso soltanto in caso sintomi per segnalare la negatività nel periodo di autosorveglianza, i tamponi rapidi in autosomministrazione con esito positivo devono essere confermato da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie , ASST etc etc)
Ricordo poi, come da Circolare 15, che la scuola ha attivato una convenzione con il Poliambulatorio Vita Si cura. QUI tutte le informazioni.Â
Un abbraccio di pace